Post by Enrico SMARGIASSIInvece di rispondere con affermazioni apodittiche e non argomentate
Nell'attuale sistema universitario è del tutto impossibile che chiunque non
addentellato al sistema possa vincere un qualsiasi concorso di ruolo.
Piuttosto non si bandisce il concorso.
Anche la legge sul rientro dei cervelli è stata un fallimento e chi non ha
dimostrato un adeguato grado di 'intelligenza sociale' non ha alcuna
speranza, neanche vincendo un premio Nobel.
Il fatto è notorio e solo in pochissimi casi è intervenuta la magistratura,
peraltro senza sanzioni per i responsabili.
Ad esempio:
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed168/bt36.htm
Interrogazione a risposta scritta:
TARANTINO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Per sapere - premesso che:
le commissioni aggiudicatrici per i concorsi accademici per il reclutamento
dei professori universitari, devono attenersi scrupolosamente ai criteri di
nomina previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000,
di disciplina delle prove concorsuali, tra i quali assume notevole
importanza la rilevanza scientifica delle pubblicazioni nonché l'attività
accademica svolta dei candidati;
la recente sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che
ha accolto il ricorso di un candidato per il concorso di professore
associato presso l'ateneo di Bari che era stato respinto e che ha invece
sospeso la nomina di altri due candidati giudicati invece idonei,
rappresenta un precedente importante per il mondo universitario e per le
procedure concorsuali; le motivazioni del tribunale amministrativo regionale
della Puglia, confermano che i concorsi accademici, devono attenersi a
criteri di rilevanza scientifica di valutazione della collocazione
editoriale dei titoli, della diffusione all'interno della comunità
scientifica e della competenza dei candidati e non procedere sulla base di
semplici conoscenze o favori personali, come invece è accaduto per due dei
tre candidati giudicati idonei dall'università degli studi di Bari, ai quali
sono state giudicate ammissibili le pubblicazioni di ricerche presso
semplici copisterie (pochi giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione) e non già tramite case editrici
di rilevanza nazionale e che peraltro la loro idoneità è avvenuta senza che
essi avessero avuto esperienze didattiche ma solo sporadiche lezioni e
seminari;
il TAR della Puglia ha inoltre verificato che i titoli pubblicati dal
candidato dichiarato non idoneo, hanno invece un innegabile valore
scientifico ed accademico di certo superiore a quello dei due vincitori e
che il commento della sentenza conferma la gravità dell'accaduto poiché
all'interno della Commissione aggiudicatrice alcuni componenti hanno
attestato circostanze non veritiere, ed un altro ha taciuto pur essendo
obbligato ex lege ad esprimere il proprio giudizio;
lo stesso organo amministrativo giudicante, ha duramente sentenziato che a
questo proposito si è inteso evitare che lavori frettolosamente redatti
all'immediata vigilia della procedura comparativa possano essere esibiti dai
candidati e valutati da commissioni o commissari compiacenti e che i criteri
di valutazione dell'attività didattica debbano essere rigorosi; e che
pertanto la commissione universitaria aggiudicatrice era tenuta a verificare
sulla base della documentazione messa a sua disposizione e non di personali
conoscenze di singoli commissari e se il candidato aveva effettivamente
svolto l'attività di insegnamento, come invece i due candidati, ora sospesi,
a differenza del ricorrente sembrerebbero non aver mai svolto una reale
relazione accademica;
quanto al rigore con cui il TAR ha esaminato il comportamento della
commissione, il collegio ha rilevato l'estrema gravità della condotta tenuta
dalla commissione, appesantita dal fatto che uno dei commissari aveva
segnalato carenze nella preparazione di uno dei candidati, segnalazione
della quale la commissione non ha affatto tenuto conto -:
quali iniziative di tipo normativo, intenda intraprendere, affinché venga
garantita la massima serietà e legalità nella valutazione dei candidatinei
concorsi universitari in generale e sia posta maggiore attenzione a livello
nazionale per assicurare la correttezza dell'andamento dei concorsi
accademici e la tutela di tutti i candidati.
(4-03349)
Questo il testo della sentenza citata:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 1525/2001) proposto dal dott. Giuseppe Labanca,
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Valla presso il cui studio in Bari,
Via Marchese di Montrone n. 11, é elettivamente domiciliato,
contro
l'Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, e il
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale delle Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, sono
per legge domiciliati,
e nei confronti
- del dott. Achille Antonio Carrabba, rappresentato e difeso dall'avv.
Agostino Meale presso il cui studio in Bari, Via A. Piccinni n. 150, è
elettivamente domiciliato,
- del dott. Nicola Cipriani, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Paparella presso il cui studio in Bari, Via Venezia n. 14, è elettivamente
domiciliato,
-della dott.ssa Anna Carla Nazzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Di Modugno presso il cui studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, é
elettivamente domiciliata,
per l'annullamento
previa sospensiva, a) del decreto del Rettore dell'Università degli studi di
Bari 13 luglio 2001 n. 7387, recante approvazione degli atti della
valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore associato
presso la Facoltà di economia (corsi decentrati a Taranto) per il settore
scientifico-disciplinare NO1X: diritto privato e dichiarazione di idoneità
dei tre candidati proposti dalla Commissione; b) dei giudizi, delle
valutazioni e della relazione finale della Commissione, nonché dei relativi
verbali; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale,
ancorchè non noto al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di
Bari, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del
dott. Achille Antonio Carrabba, del dott. Nicola Cipriani e della dott.ssa
Anna Carlo Nazzaro;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Anna Carla Nazzaro;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a difesa delle rispettive
ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 il Pres. Gennaro
Ferrari; uditi l'avv. Valla per il ricorrente, l'avv. Stato Ferrante per
l'Università degli studi di Bari e per il Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca, l'avv. Meale per il dott. Achille Antonio
Carrabba e, su delega dell'avv. Paparella, per il dott. Nicola Cipriani,
l'avv. Di Modugno per la dott.ssa Anna Carla Nazzaro.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I.- Con atto (n. 1525/01) notificato in data 2 agosto 2001 il dott. Giuseppe
Labanca - ricercatore universitario confermato dal 1984 nel settore
scientifico-disciplinare "NO1X: diritto privato" e dal 1990 docente di
discipline privatistiche e commercialistiche nelle Facoltà di economia e
commercio (ora, di economia) dell'Università di Bari e Lecce - ha proposto
ricorso a questo Tribunale avverso i provvedimenti in epigrafe indicati e,
premesso di aver partecipato con esito negativo alla valutazione comparativa
indetta con D.R. 20 giugno 2000 n. 5109 per la copertura di un posto di
professore associato presso la Facoltà di economia (corsi decentrati di
Taranto) dell'Università degli studi di Bari, ne ha chiesto l'annullamento,
deducendo contro di essi le seguenti censure:
a) Violazione del bando, dell'art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000 n.117 e dell'art.
1 del Regolamento dell'Università degli studi di Bari relativo alle
procedure di valutazione comparativa della nomina in ruolo dei professori
ordinari, associati e ricercatori ed eccesso di potere per contraddittorietà
ed erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
In contrasto con le norme regolamentari indicate in rubrica, con l'art. 59
comma 2, lett. d) del bando e con criteri che la stessa Commissione
giudicatrice aveva predeterminato nella sua prima riunione del 9 marzo 2001,
sono state valutate come pubblicazioni scientifiche le monografie del dott.
Nicola Cipriani ("Patto commissorio e patto marciano nel sistema delle
garanzie reali") e della dott.ssa Anna Carla Nazzaro ("Doveri e obbligazioni
di informare. Profili del procedimento di formazione dei contatti": rectius,
"dei contratti"), nonostante che le stesse fossero ictu oculi prive dei
requisiti della "rilevanza scientifica della collocazione editoriale" e
della "diffusione all'interno della comunità scientifica" per essere state
stampate, nello stesso mese di pubblicazione del bando, presso copisterie:
di una di queste (la "Grafica Mellusi") non è neppure indicato nel volume il
domicilio legale, come invece richiesto dall'art. 5 L. n. 374 del 1939, ed è
stato il Presidente della Commissione ad attestare, in occasione della terza
riunione dell'organo collegiale, che detto stampatore opera nel Comune di
Benevento.
b) Violazione, sotto altro profilo, del bando, dell'art. 4 D.P.R. 23 marzo
2000 n. 117 1e dell'art. 1 del Regolamento dell'Università degli studi di
Bari relativo alle procedure di valutazione comparativa della nomina in
ruolo dei professori ordinari, associati e ricercatori ed eccesso di potere
per contraddittorietà ed erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
I parametri valutativi previsti dal bando e dalle norme regolamentari sono
stati illegittimamente disattesi con riferimento anche alla produzione
scientifica del ricorrente, atteso che tutte le pubblicazioni di
quest'ultimo, comprese quelle minori, hanno una elevata collocazione
editoriale e una sicura diffusione nella comunità scientifica. Inoltre la
stessa Commissione, pur valutando positivamente la monografia del ricorrente
sotto il profilo della accuratezza dell'indagine e dello sforzo
ricostruttivo, ha omesso di considerare, a termini di bando, l'originalità
dell'opera che per prima si é occupata specificamente dei contratti di
ingegneria.
c) Violazione, sotto ulteriore profilo, del bando e dell'art. 4 D.P.R. 23
marzo 2000 n. 117 ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto
di motivazione.
A fronte di una ventennale e documentata attività didattica svolta dal
ricorrente, sempre giudicata in termini estremamente positivi dai diversi
Consigli di Facoltà ma riduttivamente valutata dalla Commissione solo come
"varia e diversificata", è stato riconosciuto "impegno didattico" al dott.
Cipriani e alla dott.ssa Nazzaro, che invece non hanno mai svolto attività
di insegnamento, essendosi il primo limitato ad integrare le commissioni di
esame in qualità di cultore della materia. Risulta pertanto violato il bando
di concorso (che si conforma, sul punto, al D.P.R. n. 117 del 2000,
assegnando all'attività didattica eguale valore selettivo di quella
scientifica), giacché la Commissione non ha proceduto ad alcuna comparazione
fra l'attività didattica dei diversi candidati, ha attestato - in palese
contrasto con la documentazione in atti - lo svolgimento dell'attività in
questione da parte dei controinteressati Cipriani e Nazzaro (per
quest'ultima espressamente esclusa da un commissario) e, comunque, non ha
proceduto ad alcuna valutazione della stessa.
d) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, contraddittorietà e
sviamento.
Nei confronti della controinteressata Nazzaro é stato espresso un giudizio
collegiale positivo, seppure a maggioranza (3 su 5), nonostante che a
conclusione della lezione una commissario avesse dichiarato e verbalizzato
che la candidata non è a conoscenza di nozioni elementari di diritto
("sovrappone contratti di scambio, onerosi e corrispettivi. Confonde anche
comunione di scopo e di godimento e non ha chiara la nozione di causa") e si
è limitata ad una mera "esposizione di casistica giurisprudenziale" condotta
attraverso l'esame di fattispecie concrete, ma senza ricavare dalle stesse
"ipotesi ricostruttive". La manifesta irrazionalità e la contraddittorietà
del comportamento tenuto dalla Corimissione risultano in modo palese dal
giudizio finale, pienamente positivo, nonostante le ampie e pesanti riserve
espresse da taluni commissari in sede di valutazione dei titoli e del
curriculum. L'abuso commesso dall'organo collegiale in danno del ricorrente
e in favore della controinteressata emerge anche dal mero raffronto fra i
giudizi singoli sui titoli, sul curriculum e sulla prova didattica,
certamente più favorevoli al ricorrente, e quello collegiale finale nel
quale le riserve espresse nei confronti della Nazzaro risultano del tutto
ignorate e che si conclude invece con una valutazione positiva, sia pure a
maggioranza, che è peraltro identica a quella resa nei confronti del
ricorrente.
e) Violazione dell'art. 5 del bando ed eccesso di potere per erroneità ed
omesso apprezzamento dei presupposti.
In contrasto con l'art. 5 del bando, per il quale la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attività di ricerca devono formare oggetto di
specifica valutazione, la Commissione non ha tenuto conto delle tre borse di
studio all'estero ottenute dal ricorrente e della borsa di studio ricevuta
dal C.N.R. né ha valutato l'attività di ricerca svolta dallo stesso
ricorrente nella sua qualità di ricercatore universitario confermato.
2.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'Università
e della ricerca che, con una breve memoria, si é limitata ad osservare che:
a) il bando di concorso non prescriveva espressamente che le pubblicazioni
avessero veste editoriale per poter essere valutate,con la conseguenza che
solo ove avessero avuto tale veste la Commissione sarebbe stata tenuta ad
esaminarle comparativamente sotto il profilo della "rilevanza scientifica
della collocazione editoriale" e della "diffusione all'interno della
comunità scientifica"; b) sempre a termini del bando l'attività didattica
non costituiva specifico, distinto ed autonomo criterio di valutaziene, e la
stessa conclusione vale anche per la prova didattica; c) la Commissione, pur
potendosi legittimamente limitare ad un giudizio complessivo, ampiamente
discrezionale e come tale non sindacabile, ha proceduto ad una valutazione
specifica dei titoli, del curriculum e della prova didattica di ciascun
candidato e ha concluso, per ciascuno di questi, facendo corretta
applicazione dei criteri prestabiliti.
Negli stessi termini ha concluso anche l'Università degli Studi di Bari, la
quale ha depositato in giudizio la documentazione relativa alla procedura
impugnata.
3.- Si è costituito in giudizio il controinteressato dott. Achille Antonio
Carrabba, unico fra i controinteressati ad aver riportato l'idoneità
all'unanimità (5 voti su 5), il quale ha premesso che nei confronti del
giudizio reso dall'organo collegiale nei suoi riguardi non risultano
proposte specifiche censure, se non per quanto attiene alla sua attività
didattica, che peraltro la Commissione ha valutato in termini estremamente
positivi, anche se per ragioni anagrafiche essa si é svolta in un arco
temperale (un quinquennio) più ridotto di quello (ventennale) del
ricorrente.
4.- Si è costituito in giudizio il controinteressato dott. Nicola Cipriani,
il quale ha osservato: a) quanto al primo motivo di censura, che l'art. 5 L.
n. 374 del 1939 non richiede affatto "la presenza" di un editore, ma solo
quella di uno stampatore che non deve neppure essere necessariamente un
tipografo, il quale deve provvedere al deposito delle copie presso la
Prefettura e la Procura della Repubblica; che il carattere dichiaratamente
provvisorio di una pubblicazione non ne esclude la dignità di "pubblicazione
scientifica", che la diffusione della monografia all'interno della comunità
scientifica costituisce non l'unico, ma solo uno dei criteri ai quali la
Commissione deve attenersi in seda valutativa; che sotto questo profilo la
posizione contestata ai controinteressati Cipriani e Nazzaro é comune anche
al ricorrente la cui monografia, pur avendo avuto tre edizioni, non è stata
ancora presentata in libreria nè è stata mai sottoposta al vaglio della
comunità scientifica; b) quanto al secondo motivo, che la valutazione della
monografia del ricorrente, anche per quanto concerne l'asserita sua
originalità, e dei suoi scritti minori spetta unicamente alla Commissione e
non è sindacabile in sede di legittimità; c) quanto al terzo motivo, che
l'attività didattica va certamente valutata, ma non può supplire alle
carenze riscontrate dall'organo giudicante nella produzione scientifica del
ricorrente; d) quanto al quinto motivo, che l'attività di ricerca,
istituzionalnente affidata al ricorrente nella sua qualità di ricercatore
universitario, assume rilevanza in sede concorsuale solo se si traduce in
pubblicazioni.
Con memoria depositata in data 12 gennaio 2002 il dott. Cipriani ha ripreso
le proprie difese, con particolare riguardo al primo motivo di doglianza.
5.- Si è costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa Anna Carla
Nazzaro, la quale ha osservato: a) quanto al primo motivo di doglianza, che
la stessa é infondata giacché condizioni essenziali per la valutazione delle
pubblicazioni in sede concorsuale sono che il lavoro sia stato
effettivamente stampato, che contenga tutte le indicazioni idonee a
stabilirne la paternità e la data del finito di stampare e che sia
potenzialmente divulgabile dopo il prescritto preliminare deposito delle
copie. Dette condizioni sono state integralmente rispettate dalla
controinteressata, la cui "monografia è stata stampata in edizione
definitiva, avendo raggiunto la consistenza di 302 pagine (con ben 604 note
di richiami a piè di pagina) già nel novembre 2000"; b) quanto al secondo
motivo, che il giudizio finale negativo espresso dalla Commissione nei
riguardi della produzione scientifica del ricorrente non solo costituisce
espressione di merito insindacabile in sede di legittimità, ma è anche
ampiamente motivato e riflette con assoluta fedeltà le riserve formulate dai
commissari nei giudizi individuali; c) quanto al terzo motivo, che il
giudizio sfavorevole espresso dall'organo collegiale sulla maturità
scientifica del ricorrente non può essere compensato da quello, positivo,
reso sulla sua attività didattica; d) quanto al quarto motivo, che lo stesso
risulterebbe inammissibile per difetto d'interesse ove risultasse infondato
il secondo, atteso che dall'eventuale annullamento dei giudizi favorevoli
espressi nei confronti dei controinteressati il ricorrente non sarebbe in
grado di ricavare alcun risultato vantaggioso. In ogni caso la censura é
infondata, giacché solo un commissario ha espresso riserve sulla idoneità
della controinteressata Nazzaro, peraltro assorbite nel giudizio finale
integralmente faverevole, e d'altro canto è fuorviante il raffronto fra i
giudizi individuali resi nei confronti del ricorrente e della stessa
controinteressata; e) quanto al quinto motivo, che la Commissione non è
affatto obbligata ad una motivazione analitica in ordine a tutti i titoli
presentati dai candidati, essendo al contrario sufficiente una valutazione
complessiva degli stessi.
6.- Con atto notificato in data 12 novembre 2001 e depositato il successivo
22 novembre la controinteressata dott.ssa Anna Carla Nazzaro ha proposto
ricorso incidentale avverso i medesimi atti gravati dal ricorrente
principale, deducendo il seguente motivo di doglianza:
a) Violazione del bando, dell'art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 e dell'art.
1 del Regolamento dell'Università degli studi di Bari relativo alle
procedure di valutazione comparativa della nomina in ruolo dei professori
ordinari, associati e ricercatori.
Per l'ipotesi che dovesse essere ritenuto fondato il primo motivo di ricorso
va osservato che anche la monografia presentata dal ricorrente principale
non avrebbe potuto costituire titolo valido proprio sulla base
dell'interpretazione da lui offerta dell'art.5, co. 2, lett. D) del bando di
concorso, atteso che anche nel 1996 essa ha continuato ad essere pubblicata
in edizione provvisoria. Di qui l'inammissibilità del ricorso per difetto di
interesse.
7.- Con memoria depositata in data 11 settembre 2001 il ricorrente ha
ripreso e sviluppato le proprie difese ed ha anche diffusamente contestato
le controdeduzioni delle Amministrazioni resistenti e dei controinteressati.
Con successiva memoria depositata alla vigilia dell'udienza di discussione
ha replicato al ricorso incidentale della controinteressata Nazzaro.
8.- Con memoria depositata in data 14 gennaio 2002 il controinteressato
dott. Achille Antonio Carrabba ha ripreso, senza il sussidio di ulteriori
argomentazioni, le difese già svolte nell'atto di costituzione in giudizio.
9.- All'udienza pubblica di discussione le parti in causa hanno svolto le
proprie difese.
DIRITTO
1.- Come si è detto nella esposizione in fatto, oggetto del ricorso
sottoposto all'esame del Collegio sono gli esiti della procedura di
"valutazione comparativa" indetta ex artt. 1 e ss. D.P.R. 23 marzo 2000 n.
117 dall'Università degli studi di Bari per la copertura di un posto di
professore associato presso la Facoltà di economia - corsi decentrati a
Taranto - per il settore scientifico disciplinare N01X - diritto privato.
2.- Tenuto conto del raffronto che tale tipo di procedura implica fra le
diverse posizioni dei singoli candidati, a ciascuno di essi deve essere
riconosciuta la legittimazione ad insorgere non solo contro il giudizio, in
ipotesi negativo o anche solo riduttivo, reso dalla Commissione nei
confronti della propria produzione scientifica e della propria attività
didattica, ma anche contro quello, in ipotesi ingiustificatamente poziore,
espresso dallo stesso organo collegiale nei confronti di altri concorrenti
all'assegnazione del posto messo a concorso.
Al fine del riconoscimento della legittimazione ad agire e
dell'ammissibilità delle censure dedotte non sarebbe infatti pertinente il
richiamo ai principi enunciati dalla giurisprudenza del giudice
amministrativo sul carattere individuale e assoluto del giudizio espresso
dalla Commissione su ogni singolo candidato ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 11
luglio 1980 n. 382 e, di conseguenza, sulla non pertinenza, al fine del
decidere, delle denunce di irregolarità e di favoritismi asseritamente
perpetrati dal collegio giudicante per altri candidati, atteso che il
giudizio di idoneità o di inidoneità alla funzione docente è espresso nei
confronti del singolo concorrente e, in ragione del suo carattere
individuale e assoluto, non è suscettibile di essere influenzato, in senso
positivo o negativo, da quello, seppure illegittimo, reso per altri (Cons.
Stato, VI Sez., 20 aprile 2000 n. 2440 e 6 marzo 2001 n. 1274).
E' ben vero che, come ha esattamente ricordato il ricorrente nei suoi
pregevoli scritti difensivi, la giurisprudenza più recente ha riconosciuto
che, anche in una procedura finalizzata all'accertamento in senso assoluto
dell'idoneità del singolo candidato, il raffronto fra i concorrenti
costituisce conseguenza inevitabile del numero degli aspiranti al posto,
atteso che "il giudizio di non idoneità di uno o più candidati aumenta le
possibilità per gli altri di risultare vincitori del concorso e,
specularmente, il giudizio positivo su uno e piú candidati riduce le
possibilità di vittoria dei candidati singolarmente considerati" (Cons.
Stato, VI Sez., 17 luglio 2001 n. 3957). Donde la necessità di riconoscere
anche al candidato giudicato non idoneo la legittimazione a contestare i
favorevoli giudizi, individuali e collegiali, resi nei confronti di altri,
anche in ragione di un mero interesse strumentale al rinnovo della procedura
(Cons. Stato, IV Sez., 22 maggio 2000 n. 2924; V Sez 9 ottobre 1997 n. 1116;
VI Sez. 30 dicembre 1995 n.1412).
Osserva il Collegio che tale conclusione, che riflette una più meditata e
consapevole riflessione sulle effettive modalità di svolgimento delle
procedure idoneative sotto il precedente regime, diventa obbligata allorché,
come nel caso in esame, si tratta di "procedura comparativa", nella quale il
raffronto fra posizioni diversificate é in re ipsa e può risultare viziato
per effetto della sottovalutazione e/o della sopravalutazione di talune di
esse.
Due sono le conseguenze che da tale premessa discendono come corollari
obbligati:
a) nella procodura comparativa per la copertura di posti di professore
associato il candidato dichiarato non idoneo allo svolgimento delle
corrispondenti funzioni è pienamente legittimato a contestare nella sede
giurisdizionale non solo il giudizio negativo reso nei suoi confronti, ma
anche quello, di segno positivo, espresso nei riguardi dei vincitori e, per
quest'ultima parte, l'interesse (strumentale al rinnovo della procedura
selettiva) permane anche se le censure da lui dedotte avverso la valutazione
che direttamente lo riguarda dovessero risultare in tutto o in parte
infondate;
b) il ricorso, ove rivolto a denunciare non vizi che inficiano la procedura
nella sua intierezza, ma piuttosto la distorta applicazione dei criteri
selettivi previsti dal bando e dalla normativa sovraordinata, può essere
rigettato in quanto proposto nei confronti di un singolo vincitore rispetto
alla cui posizione le censure dedotte risultino infondate o non pertinenti,
ed essere invece contestualmente accolto in quanto volto a denanciare palesi
irregolarità commesse dall'organo collegiale in favore di altri, con
conseguente annullamento dei soli giudizi espressi nei loro riguardi e delle
successive determinazioni assunte in loro favore.
3.- Ciò premesso, il ricorso in esame deve essere rigettato in quanto
proposto avverso il giudizio di idoneità reso nei confronti del
controinteressato Achille Antonio Carrabba, al quale la Commissione ha
riconosciuto all'unanimità e senza riserva alcuna "spiccata propensione alla
ricerca, rigorosità di metodo, continuità nella produzione scientifica,
nonché capacità ricostruttiva con originalità di risultati e attitudine alla
didattica".
Trattasi di studioso al quale la Commissione ha giustamente riconosciuto una
posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri due vincitori, che
costituiscono in effetti il vero oggetto dell'attacco del ricorrente. Dalla
lettura degli scritti difensivi di quest'ultimo si ha la sensazione che egli
abbia coinvolto il Carrabba nella vicenda contenziosa non perché lo
ritenesse fruitore, al pari degli altri due, di un trattamento
ingiustificatamente poziore, ma solo per ragioni tuzioristiche, cioé per il
timore che il contraddittorio non fosse considerato integro ove non esteso a
tutti i candidati dichiarati idonei. In effetti nell'atto introduttivo del
giudizio l'unico riferimento al dott. Carrabba si rinviene nella parte
finale del terzo motivo nella quale il ricorrente, con riferimento all'uso
scorretto che da parte della Commissione sarebbe stato fatto del criterio
selettivo costituito dall'attività didattica, sembra dolersi del fatto che
sia stata valutata dall'organo collegiale nei medesimi termini positivi e
con le medesime aggettivazioni sia la quinquennale attività di insegnamento
del Carrabba che quella sua, ancorché ultraventennale. Ora, anche ammettendo
che tale contestatazione configuri un autonomo motivo di doglianza, é
indubbio che quest'ultimo è volto a contestare non il giudizio favorevole
espresso nei confronti del controinteressato ma piuttosto l'inadeguatezza,
sul piano comparativo, di quello reso nei confronti del ricorrente, in
ragione del più ampio arco temporale nel quale quest'ultimo ha svolto l'attività
di docenza.
4.- Il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, nel disciplinare le modalità di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 L. 3 luglio 1978 n. 210,
dispone (art. 4, co. 2, lett. d) che la Commissione, nel valutare le
pubblicazioni del singolo candidato, deve verificare: 1. la rilevanza
scientifica della loro collocazione editoriale; 2. la loro diffusione
all'interno della comunità scientifica.
Eguale proposizione si legge nel bando di concorso indetto dal Rettore
dell'Università degli studi di Bari.
Per quanto attiene al primo criterio é indubbio che la norma surrichiamata,
nel fare riferimento alla "collocazione editoriale", ha inteso dire che
l'opera del candidato, per poter formare oggetto di valutazione, deve essere
stata pubblicata da un editore, per esso intendendosi secondo il linguaggio
comune colui che non si limita a stampare o a far stampare un'opera altrui,
ma che ne cura anche la distribuzione e la divulgazione. Non costituisce
quindi pubblicazione valutabile a fini concorsuali, secondo una scelta
insindacabile del legislatore, quella che non abbia un editore. Invece il
prestigio di quest'ultimo, la rilevanza scientifica dell'attività da lui
svolta e il suo giudzio, implicito nell'aver accettato di dare alla stampa
il lavoro del candidato, costituiscono elementi di cui la Commissione deve
tener conto, unitamente agli altri egualmente codificati (originalità,
innovatività, rigore metodologico, ecc.), nell'esprimere il parere di
propria competenza.
Ancora maggiore rilevanza assume il secondo criterio: richiedendosi che
l'opera del candidato sia già nota all'interno della comunità scientifica si
é inteso evitare che lavori frettolosamente redatti all'immediata vigilia
della procedura comparativa possano essere esibiti dai candidati e valutati
da Commissioni o commissari compiacenti. Pubblicazione valutabile é solo
quella che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione alla procedura comparativa, risulti già diffusa
dall'editore e dall'autore fra gli studiosi della materia: l'ampiezza e i
tempi di detta diffusione sono quindi elementi che devono guidare la
Commissione nel suo lavoro, nel senso che deve trattarsi di opera conosciuta
dalla comunità scientifica perché già circolata al suo interno ed oggetto di
giudizi di cui la Commissione, pur nella sua ampia autonomia, deve tener
conto quanto meno come elementi di conoscenza.
E' documentato che né la monografia del controinteressato dott. Cipriani
("'Patto commissorio e patto marciano nel sistema delle garanzie reali") né
quella della controinteressata dott.ssa Nazzaro ("Doveri e obbligazioni di
informare. Profili del procedimento di formazione dei contatti": sic !!!)
posseggono i requisiti richiesti dalla norma regolamentare e dal bando di
concorso - con prescrizione vincolante per la Commissione - per potersi
qualificare pubblicazioni valutabili a fini concorsuali: ambedue gli
elaborati risultano infatti stampati da una copisteria, a cura degli stessi
autori, nel mese di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione. Non hanno quindi un editore né erano già stati diffusi
all'interno della comunità scientifica.
5.- Il primo motivo di ricorso è quindi fondato né sono in grado di
contrastare validamente tale conclusione le contrarie argomentazioni svolte
dai resistenti. Quanto meno singolare è la tesi svolta dalle Amministrazioni
pubbliche. Esse riconoscono che gli elaborati dei due controinteressati non
avevano "veste editoriale" (id est erano stati stampati in proprio dagli
autori ed affidati poi per la duplicazione a comuni stamperie), ma
sostengono che solo se avessero avuto tale veste la Commissione sarebbe
stata tenuta a verificarne la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica. Trattasi
di argomentazione di cui é difficile cogliere la ragionevolezza: ed invero,
a prescindere dal fatto che la norma é inequivoca nel richiedere che l'opera
sia stata pubblicata da un editore, non é agevole comprendere la ragione che
giustificherebbe il diverso e più favorevole trattamento riservato
all'elaborato composto dal suo autore e duplicato da una stamperia, id est
perché tale circostanza inibirebbe alla Commissione di compiere la duplice
verifica alla quale invece tenuta per l'opera pubblicata da un editore.
Privo di pregio è anche il richiamo dei controinteressati Cipriani e Nazzaro
all'art. 5 L. 2 febbraio 1939 n. 374, atteso che nel caso in esame non è in
contestazione l'avvenuto adempimento degli obblighi che la norma in
questione assegna allo stampatore bensì la valutabilità, a fini concorsuali,
dei due elaborati: il parametro normativo di riferimento è costituito dagli
artt. 4, co. 2, lett. d) D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 e 5, co. 2, lett. d)
del bando di concorso che, nel fissare i criteri per la valutazione delle
pubblicazioni, perimetrano la materia del contendere.
Non pertinente al fine del decidere é anche il discorso svolto dagli stessi
controinteressati sulla possibilità di riconoscere dignità scientifica anche
ad un elaborato dichiaratamente provvisorio: è agevole infatti replicare che
il ricorrente non ha contestato la valutabilità delle monografie dei
controinteressati perchè giudicate dalla Commissione o da taluni suoi
componenti "non definitive" (Cipriani) ovvero "in uno stadio piuttosto
embrionale" (Nazzaro), ma perché prive di un editore e non diffuse
all'interno della comunità scientifica.
Tale precisazione consente di dichiarare sin da ora la palese infondatezza
del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Nazzaro.
6.- L'art. 4, co. 4, lett. a) D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 individua fra i
titoli, che la Commissione ha l'obbligo di "valutare specificamente",
l'attività didattica; di conseguenza l'organo collegiale é innanzi tutto
tenuto a verificare - sulla base della documentazione messa a sua
disposizione e non di personali conoscenze di singoli commissari - se il
candidato ha effettivamente svolto attività di insegnamento e,
successivamente, a valutarla.
Dal suo canto la giurisprudenza del giudice amministrativo è stata sempre
fermissima nel riconoscere, in sede di valutazione della idoneità alla
nomina a professore associato, pari dignità alla produzione scientifica e
all'attività didattica, escludendo che l'una potesse essere utilizzata al
fine di compensare riconosciute carenze dell'altra (Cons. Stato, VI Sez., 20
aprile 2000 n.2440, 19 novembre 1997 n. 1698, 26 febbraio 1997 n. 325); il
che è assolutamente ragionevole, atteso che compiti primari del docente
universitario sono la ricerca scientifica e l'insegnamento.
E' appena il caso di aggiungere che l'attività didattica rilevante a fini
concorsuali non è quella svolta in via occasionale e all'immediata vigilia
della procedura concorsuale, ma è quella che per la sua durata e le modalità
di svolgimento puó essere assunta da una Commissione responsabile, e non
condizionata nel suo operare da motivazioni estranee ai suoi compiti, come
elemento significativo della capacità del candidato di insegnare agli
allievi, che è qualità che non necessariamente si accompagna a riconosciute
doti di ricercatore.
Nel caso in esame non é affatto documentato che i due controinteressati
Cipriani e Nazzaro - ambedue ancora dottorandi di ricerca all'epoca di
svolgimento del concorso - abbiano effettivamente svolto attività didattica
nei termini sopra indicati.
Per il Cipriani la Commissione ha dichiarato di apprezzare l'impegno
didattico del candidato, "pur se recente", ma non ha chiarito da quali fonti
ha acquisito i necessari elementi di conoscenza, né la difesa del
controinteressato é stata in grado di contrastare l'affermazione del
ricorrente secondo cui lo stesso Cipriani, nella sua domanda di ammissione,
si sarebbe limitato a dichiarare di aver partecipato a commissioni di esame
in qualità di cultore della materia e di aver svolto, nell'anno accademico
1999-2000, un ciclo di seminari.
Ancora più grave è la posizione della controinteressata Nazzaro: un
commissario (Costanza) ha formalmente dichiarato che "non é attestata alcuna
attività didattica"; altro commissário (Palazzo) non ha reso alcuna
dichiarazione; il commissario Carratù, ha invece affermato che la candidata
"risulta" aver collaborato all'attività didattica di più cattedre
universitarie, senza ulteriori specificazioni; il commissario Di
Giandomenico si è limitato ad attestare che si tratta di "dottoranda di
ricerca, più volte borsista, impegnata in attività didattica e in gruppi di
ricerca"; da ultimo il commissario Tatarano ha giudicato "apprezzabile, pur
se recente, l'impegno didattico".
Il Collegio non può esimersi dal rilevare l'estrema gravità del
comportamento tenuto dalla Commissione; nel caso in esame il contrasto fra i
suoi componenti non riflette infatti valutazioni diverse (e sempre
legittime) di un determinato fatto - id est la qualità dell'attività
didattica svolta dalla candidata - ma l'esistenza stessa del fatto, cioè
l'effettivo svolgimento dell'attività di insegnamento, negato decisamente
dal commissario Costanza in assenza della indispensabile documentazione
probatoria, taciuto dal commissario Palazzo e riconosciuto invece dagli
altri tre componenti, ma con formulazioni ambigue e prive di qualsiasi
riscontro documentale.
La conclusione che il Collegio deve trarre é che all'interno della
Commissione qualche componente ha attestato circostanze non veritiere ed un
altro ha taciuto, pur essendo obbligato ex lege ad esprimere il proprio
giudizio.
La circostanza è ancora più grave - e non avrebbe dovuto sfuggire al Rettore
in sede di approvazione degli atti della procedura concorsuale -ove si
consideri che nel curriculum riportato nella scheda relativa alla Nazzaro,
redatta dalla Commissione nella sua terza riunione e recante i giudizi
individuali dei componenti l'organo collegiale, si legge che la candidata
"negli anni 1996 e 1998 risulta aver beneficiato di borse di studio, ha
superato il concorso di ammissione al dottorato di ricerca...ed é stata
nominata cultore della materia nell'Università di Benevento"; non c'é invece
alcuna menzione di attività di insegnamento svolta, a differenza di quanto
si riscontra invece nelle schede predisposte per gli altri candidati.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta quindi pienamente fondato.
7.- Sostiene ancora il ricorrente (quarto motivo) che nei confronti della
controinteressata Nazzaro la Commissione avrebbe espresso un giudizio finale
positivo, che non trova giustificazione in quelli individuali e nell'esito
delle prove di esame, e che risulterebbe quindi palesemente contraddittorio
rispetto ad essi. La fondatezza della censura deve essere verificata alla
luce dei dati che emergono dalla documentazione versata in atti dalle parti
in causa.
La produzione scientifica della ricorrente, tutta risalente al biennio
immediatamente precedente il bando di concorso, si sostanzia nella
monografia di cui già si è detto sub 4), in una nota a sentenza e in due
articoli, di cui uno ancora in corso di stampa al momento della
presentazione della domanda di ammissione e, quindi, non valutabile.
Essa é stata valutata in termini assolutamente negativi dal commissario
Costanza ("la produzione della candidata non è meritevole di valutazione di
maturità"), in termini piuttosto tiepidi dai commissari Palazzo ("la
produzione della candidata denota attitudine alla ricerca e passione per gli
studi, che se meglio disciplinate potranno dare migliori risultati di ordine
scientifico"), Tatarano ("detta produzione, sebbene limitata...per la
giovane età della candidata...rivela buone capacità di indagine scientifica,
accuratezza e rigore metodologico ed equilibrio nelle soluzioni accolte") e
Di Giandomenico ("il lavoro appare ben organizzato, la tesi persuasiva, sì
che può concludersi con un giudizio positivo"). L'unico giudizio
individuale, che supera il livello della mera sufficienza, è quello del
commissario Carratù, che riconosce alla Nazzaro "apprezzabili capacità
analitiche, pluralità di interessi e spiccata attitudine alla ricerca".
Le stesse riserve si rinvengono nel giudizio collegiale nel quale, pur
dandosi atto che la produzione scientifica della candidata "rivela capacità
analitica, accuratezza nell'informazione e apprezzabile sforzo
ricostruttivo", si conclude nel senso che "i risultati raggiunti potrebbero
essere suscettibili di ulteriore approfondimento".
Giudizi individuali radicalmente contrastanti sono stati resi dai commissari
anche a conclusione della discussione dei titoli.
Il commissario Costanza ha dichiarato che la candidata, nel corso della
discussione, ha dimostrato "di non possedere padronanza della materia", che
è stata invece giudicata "buona" dal commissario Carratù e "ferma" dal
commissario Di Giandomenico; il commissario Palazzo ha dichiarato che "la
discussione ha dimostrato la capacità argomentativa della candidata"; da
ultimo il commissario Tatarano ha affermato che la candidata ha rivelato,
nella discussione, "sicurezza e prontezza di argomentazioni, muovendosi con
perizia nella complessa materia delle fonti di diritto interno e
comunitario".
Il giudizio collegiale, interamente positivo, riflette solo in parte le
conclusioni di quelli individuali ed appare ictu oculi sopradimensionato
rispetto a questi.
Le divergenze all'interno del collegio giudicante risultano ancora piú
accentuate relativamente alla prova didattica.
Il commissario Costanza ha espresso un giudizio negativo in termini
durissimi: a suo avviso la candidata "sovrappone contratti di scambio,
onerosi e corrispettivi...confonde anche comunione di scopo e di
godimento...non ha chiara la nozione di causa...ha incertezze pure nella
forma..."; la lezione si riduce alla "esposizione di casistica
giurisprudenziale", cui non fanno seguito "ipotesi ricostruttive". Invece
per il commissario Palazzo la lezione tenuta dalla candidata avrebbe
rilevato il possesso, da parte di quest'ultima, di "cultura, doti di ingegno
e capacità espositive"; per il commissario Tatarano la lezione avrebbe
dimostrato "un proficuo approccio didattico"; per il commissario Di
Giandomenico la "tematica è stata affrontata con organicità e trattata in
maniera completa"; infine, per il commissario Carratù, la candidata "con una
brillante lezione ha dimostrato chiarezza espositiva e forti capacità di
convincimento".
Il giudizio collegiale finale é nel senso che dalla prova didattica
sarebbero emerse "la conoscenza delle tematiche in oggetto e le capacità
espositive".
Il Collegio non può esimersi dal rilevare che detto giudizio prende in
considerazione, e fa oggetto di valutazione positiva, non solo la capacità
espositiva ("l'approccio didattico") ma anche la conoscenza della materia
oggetto della lezione, che è questione esaminata ex professo e con
riferimenti puntuali dal solo commissario Costanza e risolta in termini
assolutamente negativi. Detto commissario ha affermato, senza perifrasi, che
la candidata é all'oscuro di nozioni elementari di diritto (ignora la
nozione di causa, fa confusione fra comunione di scambio e di godimento.
ecc.) senza che le sue conclusioni, di estrema gravità in quanto riferite ad
un aspirante alla titolarità di una cattedra universitaria, siano state
minimamente contestate dagli altri componenti del collegio giudicante, che
hanno fondato i loro giudizi sulla capacità espositiva, sulla capacità di
convincimento e su altri elementi inidenei a compensare le carenze
conoscitive riscontrate.
E' ben vero che in sede collegiale i giudizi individuali sono naturalmente
destinati ad essere assorbiti da quello finale, ma la ragionevolezza di
quest'ultimo - che costituisce il ristretto ambito entro il quale il giudice
amministrativo può esercitare il proprio sindacato di legittimità - è
necessariamente condizionata dalla sua intrinseca capacità di superare,
motivatamente, le voci di dissenso, specie quando queste ultime afferiscono
a qualità fondamentali del candidato alla cattedra universitaria; né la
giovanissima età della controinteressata (solo ventisettenne al momento del
concorso ed ancora discente in un corso per il conseguimento del dottorato
di ricerca) può essere addotto come elemento giustificativo delle lacune
conoscitive riscontrate e legittimare un giudizio favorevole, allo stato
solo prognostico, sulla futura attitudine all'attività di docenza.
Anche il quarto motivo, nella parte volta a denunciare il palese contrasto
fra giudizi individuali e giudizio collegiale, risulta quindi fondato.
8.- Il secondo motivo di doglianza, inteso a denunciare il non corretto uso
dei parametri fissati dal regolamento e dal bando di concorso in sede di
valutazione della monografia del ricorrente, è infondato nella parte in cui
imputa alla Commissione di non aver valutato anche l'originalità dell'opera,
in quanto prima in ordine cronologico ad aver affrontato la complessa
problematica attinente ai contratti di ingegneria. Osserva infatti il
Collegio che l'originalità dell'opera costituisce un criterio valutativo che
non si identifica necessariamente con il dato cronologico (l'aver affrontato
per primo una tematica nuova), ma riflette piuttosto la capacità dell'autore
di pervenire a soluzioni nuove e persuasive nell'ambito del panorama
dottrinario.
La censura è invece fondata nella parte intesa a sottolineare che il
giudizio conclusivo reso sulla qualità della produzione scientifica del
ricorrente (probabilmente superiore rispetto alle valutazioni contenute nei
giudizi individuali) non si discosta sostanzialmente da quello espresso per
la controinteressata Nazzaro, con la conseguenza che riesce di difficile
comprensione l'idoneità al posto di associato negata al ricorrente e
riconosciuta invece a quest'ultima.
9.- Il ricorso deve pertanto essere accolto nella parte riguardante il
giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente e di idoneità
reso in favore dei controinteressati Cipriani e Nazzaro, con conseguente
annullamento degli atti della procedura che li riguardano e degli
intervenuti provvedimenti di nomina.
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati
fra le parti in causa, tenuto conto della reciproca e parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I,
pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal dott. Giuseppe
Labanca, lo rigetta in quanto rivolto a contestare il giudizio di idoneità
al posto di professore associato reso nei confronti del dott. Achille
Antonio Carrabba; lo accoglie invece per la parte riguardante il giudizio di
inidoneità espresso nei confronti del ricorrente e di idoneità per i
controinteressati Cipriani Nicola e Anna Carla Nazzaro e, per l'effetto,
annulla gli atti della procedura comparativa che li riguardano e i
provvedimenti di nomina a posti di professore associato successivamente
adottati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Rigetta il ricorso incidentale della dott.ssa Anna Carla Nazzaro.
Compensa fra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002, dal
T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l'intervento dei signori:
Gennaro Ferrari, est. Presidente
Amedeo Urbano Consigliere
Leonardo Spagnoletti Consigliere
Max max