max sil
2023-11-12 09:26:41 UTC
lncarto n. Lugano
SE.2023.41 3 luglio 2023
4/S/2023
CA.2023.56/57
17-18/G/2023 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
II Pretore del Distretto di Lugano
PD Dr. iur. Avv. Francesco Trezzini, LL.M.
assistito dalla segretaria per giudieare nella eausa promossa in data 1O febbraio 2023 da
Massimo Silvestri, Lugano
patr. da: Avv. Daniele Timbal, Lugano
•
Considerato
posto
citate
atteso
-
posto
contro
1. Associazione lsucampus, Zug
2. Matteo Terranella, Palermo, Zug
che con l'azione in esame l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti a cessare la turbativa da loro messa in atto nei suoi confronti;
eome la contestuale istanza eautelare sia stata aecolta in via supercautelare in data 13 febbraio 2023;
le parti al dibattimento in data 14 giugno 2023, dove e comparsa unieamente la parte attriee, mentre i eonvenuti non sono eomparsi senza giustifieazione;
ehe la parte convenuta n. 1 non ha formulato alcuna osservazione mentre la parte eonvenuta n. 2 ha prodotto uno seritto di osservazioni, allegando dei doeumenti; seritto ehe non realizza i presupposti eontestatori dell'art. 55 CPC. Oeeorre infatti rieordare ehe la eontestazione, per essere tale, dev'essere dettagliata e i documenti allegati non devono prendere ·il suo posto, ma servono piuttosto a dimostrare dei fatti debitamente contestati. Principi ehe in concreto
assolutamente non si realizzano, perehe a leggere le osservazion, 26 marzo 2023 la fattispecie non e c.omprensibile e men ehe meno lo diviene
a leggere i documenti allegati alla stessa;
ehe la mancata contestazione .delle allegazioni proposte dalla parte attrice determina l'aeeoglimento della petizione, riserva fatta della richiesta in torto morale, ehe non ha alcun fondamento, e l'accollo del 90% delle spese giudiziarie in eapo ai due convenuti, ehe sono ampiamente soccombenti;
• per i quali motivi
decide 1. E confermato a titolo cautelare il provvedimento supercautelare emesso in data 13 febbraio 2023.
2. Contra la decisione cautelare relativa al pto. 1 e proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 1O giorni a decorrere dalla sua notificazione.
3. La petizione e parzialmente accolta e, di conseguenza:
3.1. E accertato ehe tutti i commenti e notizie riferite all'avv. Massimo Silvestri, la ISSEA SA - Zugo e la SUPDI apparse sul web, in particolare sui siti www.isucampus.ch e https://www.facebook.com/Unisucampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03plxdCGCN5Xtw7Sgllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkI- naFFdeYCczE& rdr, costituiscono un illecita lesione all'onorabilita e la personalita dell'avv, Massimo Silvestri.
•
3.2. E confermato l'ordine impartito alla Associazione lsucampus, Zugo e al
sig. Matteo Terranella, con la comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza all'ordine di autorita (art. 343 cpv. 1 lett a CPC) di cancellazione definitiva di quantb pubblicato ad oggi sui siti internet ed in particolare sui siti www.isucampus.ch e https://www.facebook.com/Unisucampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03plxdCGCN5Xtw7Sqllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkl naFFdeYCczE& rdr, ivi compresi i suoi archivi internet , menzionati l'avv. Massimo Silvestri, la ISSEA SA e la SUPDI;
3.3. E fatto divieto ai convenuti di reiterare le dichiarazioni lesive dell'onore contenute nei post pubblicati sul web, in particolare sui siti www.isucampus.ch e
https://www.facebook.com/Unisucampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03plxdCGCN5Xtw7Sqllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkI naFFdeYCczE& rdr, sotto comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza all'ordine di autorita (art. 343 cpv. 1 lett a CPC).
3.4. E fatto ordine ai convenuti di pubblicare il dispositivo della presente sentenza, sotto comminatoria di multa ai sensi dell'art. 292 CP, sui seguenti siti: www.isucampus.ch e https://www.facebook.com/Uniswcampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03p1xdCGCN5Xtw7Sqllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkJ naFFdeYCczE& rdr.
4. Contro la decisione relativa ai pti. da 3 a 3.4. e proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 30 g1orn1 a decorrere dalla sua notificazione.
5. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 750.-, sono poste a carico dell'attore per il 10% e a carico delle parti convenute per il 90%. Le parti convenute sono condannate a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
SE.2023.41 3 luglio 2023
4/S/2023
CA.2023.56/57
17-18/G/2023 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
II Pretore del Distretto di Lugano
PD Dr. iur. Avv. Francesco Trezzini, LL.M.
assistito dalla segretaria per giudieare nella eausa promossa in data 1O febbraio 2023 da
Massimo Silvestri, Lugano
patr. da: Avv. Daniele Timbal, Lugano
•
Considerato
posto
citate
atteso
-
posto
contro
1. Associazione lsucampus, Zug
2. Matteo Terranella, Palermo, Zug
che con l'azione in esame l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti a cessare la turbativa da loro messa in atto nei suoi confronti;
eome la contestuale istanza eautelare sia stata aecolta in via supercautelare in data 13 febbraio 2023;
le parti al dibattimento in data 14 giugno 2023, dove e comparsa unieamente la parte attriee, mentre i eonvenuti non sono eomparsi senza giustifieazione;
ehe la parte convenuta n. 1 non ha formulato alcuna osservazione mentre la parte eonvenuta n. 2 ha prodotto uno seritto di osservazioni, allegando dei doeumenti; seritto ehe non realizza i presupposti eontestatori dell'art. 55 CPC. Oeeorre infatti rieordare ehe la eontestazione, per essere tale, dev'essere dettagliata e i documenti allegati non devono prendere ·il suo posto, ma servono piuttosto a dimostrare dei fatti debitamente contestati. Principi ehe in concreto
assolutamente non si realizzano, perehe a leggere le osservazion, 26 marzo 2023 la fattispecie non e c.omprensibile e men ehe meno lo diviene
a leggere i documenti allegati alla stessa;
ehe la mancata contestazione .delle allegazioni proposte dalla parte attrice determina l'aeeoglimento della petizione, riserva fatta della richiesta in torto morale, ehe non ha alcun fondamento, e l'accollo del 90% delle spese giudiziarie in eapo ai due convenuti, ehe sono ampiamente soccombenti;
• per i quali motivi
decide 1. E confermato a titolo cautelare il provvedimento supercautelare emesso in data 13 febbraio 2023.
2. Contra la decisione cautelare relativa al pto. 1 e proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 1O giorni a decorrere dalla sua notificazione.
3. La petizione e parzialmente accolta e, di conseguenza:
3.1. E accertato ehe tutti i commenti e notizie riferite all'avv. Massimo Silvestri, la ISSEA SA - Zugo e la SUPDI apparse sul web, in particolare sui siti www.isucampus.ch e https://www.facebook.com/Unisucampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03plxdCGCN5Xtw7Sgllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkI- naFFdeYCczE& rdr, costituiscono un illecita lesione all'onorabilita e la personalita dell'avv, Massimo Silvestri.
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3.2. E confermato l'ordine impartito alla Associazione lsucampus, Zugo e al
sig. Matteo Terranella, con la comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza all'ordine di autorita (art. 343 cpv. 1 lett a CPC) di cancellazione definitiva di quantb pubblicato ad oggi sui siti internet ed in particolare sui siti www.isucampus.ch e https://www.facebook.com/Unisucampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03plxdCGCN5Xtw7Sqllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkl naFFdeYCczE& rdr, ivi compresi i suoi archivi internet , menzionati l'avv. Massimo Silvestri, la ISSEA SA e la SUPDI;
3.3. E fatto divieto ai convenuti di reiterare le dichiarazioni lesive dell'onore contenute nei post pubblicati sul web, in particolare sui siti www.isucampus.ch e
https://www.facebook.com/Unisucampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03plxdCGCN5Xtw7Sqllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkI naFFdeYCczE& rdr, sotto comminatoria dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza all'ordine di autorita (art. 343 cpv. 1 lett a CPC).
3.4. E fatto ordine ai convenuti di pubblicare il dispositivo della presente sentenza, sotto comminatoria di multa ai sensi dell'art. 292 CP, sui seguenti siti: www.isucampus.ch e https://www.facebook.com/Uniswcampus/?paipv=O&eav=AfYbO 1ahH7H03p1xdCGCN5Xtw7Sqllw LV8zxsko4V-5DZHCH7HqGkJ naFFdeYCczE& rdr.
4. Contro la decisione relativa ai pti. da 3 a 3.4. e proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al TrApp entro 30 g1orn1 a decorrere dalla sua notificazione.
5. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 750.-, sono poste a carico dell'attore per il 10% e a carico delle parti convenute per il 90%. Le parti convenute sono condannate a pagare alla parte attrice l'importo di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.